Legittimita e autorizzazione per l’installazione della pergotenda

L’installazione di una pergotenda non può essere vietata dall’assemblea condominiale, poiché non è considerata una costruzione. Tuttavia, l’installazione di un giardino d’inverno richiede l’autorizzazione dell’assemblea, in quanto si tratta di una struttura con elementi portanti e chiusure su tutti i lati.

La situazione è emersa quando un condomino ha contestato la delibera che, in entrambe le assemblee, gli aveva negato il permesso di montare una pergotenda (per proteggersi dal sole o dalle intemperie) o qualsiasi altro manufatto non previsto o autorizzato dal regolamento condominiale. Quest’ultimo vietava la costruzione di opere, anche temporanee, sui balconi, finestre e nelle aree comuni, e imponeva restrizioni su lavori che potessero alterare l’estetica dell’edificio o comprometterne la stabilità, salvo previa autorizzazione scritta dall’assemblea.

Il Tribunale di Torino, con la sentenza 4734/2022, ha esaminato la delibera condominiale in relazione al regolamento, in particolare alla parte che vietava la costruzione di opere sui balconi e modifiche estetiche. È stato necessario stabilire se la pergotenda potesse essere considerata una costruzione e se la sua installazione potesse alterare l’estetica dell’edificio. A tal proposito, il Tribunale ha richiamato alcune sentenze, tra cui quella del Tar di Napoli (sentenza 429/2022), che ha chiarito che una pergotenda non necessita di titolo abilitativo se è composta principalmente dalla tenda, con la struttura che funge da semplice supporto.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza 3488/2022, ha confermato che la struttura di supporto non è un’opera autonoma rispetto alla tenda, poiché serve solo a sostenerla. Tuttavia, se la struttura di supporto è progettata in modo da creare un locale chiuso, come nel caso di una struttura con chiusure laterali, non può essere considerata una pergotenda.

Le caratteristiche necessarie affinché una pergotenda non richieda un titolo abilitativo sono state riassunte dal Tar di Genova (sentenza 571/2021): la tenda deve essere l’elemento principale, la struttura di supporto deve essere accessoria e gli elementi di copertura devono essere facilmente rimovibili e realizzati in materiali leggeri.

In base a queste considerazioni, il Tribunale di Torino ha annullato la delibera che negava l’autorizzazione al condomino, sottolineando che l’ancoraggio della tenda era solo per motivi di sicurezza e che la pergotenda non alterava l’estetica dell’edificio. Inoltre, è stato evidenziato che un’altra condomina aveva già ricevuto l’autorizzazione per installare un’opera simile, confermando così la valutazione del tribunale.

Al contrario, la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza 488/2022, ha confermato una delibera di diniego per un condomino che aveva realizzato un giardino d’inverno su una platea in cemento armato, con caratteristiche che alteravano l’aspetto architettonico del fabbricato e richiedevano accorgimenti particolari per la manutenzione delle facciate.