NOMINA DI AMMINISTRATORE A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO

La Corte d’Appello di Firenze, con un decreto del 12 maggio 2025 (n. 124/2025), ha preso una decisione importante riguardo alla possibilità che uno studio professionale associato possa essere nominato amministratore di condominio.

La Controversia

La questione è nata dall’interpretazione dell’articolo 71, comma 3, delle Disposizioni di attuazione del codice civile. Questo articolo permette alle società di ricoprire il ruolo di amministratore di condominio, purché i requisiti richiesti dalla legge siano posseduti dai “soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione”.
Due condòmini si erano rivolti al Tribunale di Pisa per chiedere la revoca della nomina di uno studio associato professionale, composto da due professionisti con poteri di amministrazione e rappresentanza disgiunti, come amministratore del loro condominio. Il Tribunale aveva rigettato il loro ricorso, spingendoli a presentare reclamo alla Corte d’Appello.

La Necessità di una Persona Fisica: La Tesi dei Condòmini
I condòmini sostenevano che lo studio associato, essendo privo di soggettività giuridica (cioè non essendo una “persona giuridica” nel senso stretto del termine, come una SRL o una SpA), non potesse stipulare un contratto di mandato per amministrare. Secondo loro, per la validità della nomina, sarebbe stato necessario individuare specificamente una persona fisica all’interno dell’associazione che fosse incaricata di gestire il condominio.

La Sentenza della Corte d’Appello: Riconosciuta la Capacità agli Studi Associati
Anche la Corte d’Appello ha dato torto ai due condòmini. I giudici hanno richiamato un orientamento della Cassazione che riconosce alle associazioni professionali la capacità di essere “centro di imputazione di rapporti giuridici”. Questo significa che, pur non avendo una personalità giuridica formale, gli studi associati rientrano in quelle forme di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di essere autonomi centri di rapporti giuridici.

Le Conclusioni: Niente Obbligo di Individuare una Persona Fisica Specifica
In sintesi, la Corte d’Appello di Firenze ha stabilito che la disposizione dell’articolo 71, comma 3, che permette alle persone giuridiche di ricoprire l’incarico di amministratore, non esclude la possibilità di affidare tale ruolo anche agli studi professionali associati. Contrariamente a quanto sostenuto dai condòmini, una volta che l’incarico è stato conferito allo studio associato, non è necessario individuare al suo interno la singola persona fisica che svolgerà concretamente le funzioni di amministratore.

Questa decisione chiarisce un aspetto importante sulla nomina degli amministratori di condominio, ampliando le possibilità per i condomini di scegliere un’entità professionale per la gestione del proprio immobile.