È legittimo scrivere il verbale dell’assemblea al computer?

L’articolo 1136, settimo comma, del Codice civile, prevede che le riunioni assembleari siano trascritte in un verbale da conservare nell’apposito registro tenuto dall’amministratore.  Nonostante non ci siano indicazioni precise sulle modalità di redazione, è sempre più comune utilizzare supporti informatici. Il verbale viene quindi stampato, firmato e spillato nel registro, garantendo così chiarezza, conservazione e facilità di consultazione.  I verbali redatti a mano, infatti, possono risultare difficili da leggere.  In assenza di specifiche normative (e salvo diverse indicazioni nel regolamento condominiale), le modalità di redazione del verbale non devono essere necessariamente deliberate dall’assemblea.  Tuttavia, l’assemblea può stabilire criteri o modalità di redazione attraverso il regolamento condominiale o specifiche deliberazioni, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio, come previsto dall’articolo 1136, terzo comma, del Codice civile.  Si ritiene infatti che la determinazione delle modalità di redazione del verbale rientri tra le decisioni di ordinaria amministrazione, a meno che il regolamento non disponga diversamente.