I dati su detrazione 50% o 36% spettano al singolo condòmino
Sarà onere del proprietario, precisare in sede di dichiarazione se l’immobile abitativo è prima o seconda casa.
Nella comunicazione annuale che gli amministratori di condominio dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2026, relativa alle spese detraibili sostenute sulle parti comuni nel 2025, potrà essere indicata la destinazione d’uso dell’abitazione a cui è imputata la spesa di ristrutturazione. Questa informazione consente, nelle dichiarazioni precompilate dei condòmini (modello 730 o Redditi PF), di applicare la detrazione del 50% in caso di abitazione principale.
L’amministratore sarà però tenuto a comunicare tale dato solo se fornito dal condòmino. In assenza dell’informazione, potrà indicare di non esserne in possesso. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata.
Nella nuova bozza della Comunicazione, il campo 26 (“Tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa”) è stato modificato: per le spese sostenute dal 2025 in poi, il precedente codice unico è stato suddiviso in due.
Il codice 1 è riservato ai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione), che possono beneficiare della detrazione del 50% nel 2025 e 2026 e del 36% nel 2027, a condizione che l’immobile sia abitazione principale.
Il codice 2, invece, riguarda i titolari di diritti personali di godimento (inquilini o comodatari) e i familiari conviventi, per i quali la detrazione è pari al 36% nel 2025 e 2026 e al 30% nel 2027.
È stato inoltre introdotto il campo 30, nel quale indicare:
- codice 0, se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale;
- codice 1, se l’unità immobiliare è abitazione principale;
- campo lasciato vuoto, se l’amministratore non ha ricevuto l’informazione dal condòmino.
In quest’ultimo caso, sarà il condòmino a indicare correttamente la percentuale di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Di norma, la dimora abituale coincide con la residenza anagrafica; tuttavia, quando ciò non avviene (ad esempio per studenti o lavoratori fuori sede), il contribuente può attestare la diversa situazione tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del Dpr 445/2000. Per questo motivo, la sola residenza indicata nel registro dell’anagrafe condominiale potrebbe non essere sufficiente, e l’amministratore potrà richiedere ai condòmini una specifica comunicazione sulla destinazione d’uso dell’unità immobiliare.

