Riscossione crediti condominiali

La Corte d’appello di Bari, nella sentenza 606/2026 depositata il 5 maggio scorso, ha stabilito che un amministratore inerte nel recupero dei crediti condominiali potrebbe essere ritenuto personalmente responsabile dei danni subiti dal condominio.

Il caso riguardava un condominio che aveva citato in giudizio l’amministratore uscente, contestandogli ammanchi di cassa e inerzia nel recupero dei crediti. L’attività di riscossione dei contributi è un compito fondamentale dell’amministratore, come previsto dall’articolo 1130 del Codice civile.  Questo articolo, al punto 3, stabilisce che l’amministratore deve riscuotere i contributi e erogare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni. La mancata azione per il recupero dei crediti condominiali costituisce una grave irregolarità di gestione e può portare alla revoca dell’amministratore.

Inoltre, l’articolo 1129, nono comma, del Codice civile prevede che l’amministratore, salvo espressa dispensa dell’assemblea, è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito è esigibile. Questo obbligo sorge automaticamente e non richiede una preventiva autorizzazione assembleare. L’inerzia dell’amministratore, in virtù di queste disposizioni, lo espone a una responsabilità contrattuale per i danni causati al condominio, che può agire per il risarcimento, come nel caso in esame.

La sentenza ha inoltre affrontato la questione della contumacia e la sua valutazione da parte dei giudici.

Interessante anche la valutazione relativa alla mancata costituzione in giudizio in primo grado e all’assenza di prova della destinazione delle somme incassate. I numeri parlano chiaro: per il biennio 2016-2017, gli incassi in contanti ammontavano a oltre 117mila euro, mentre le spese documentate erano di poco inferiori a 80mila euro. Il professionista non è stato in grado di fornire i giustificativi necessari a dimostrare l’impiego dei restanti 37mila euro versati dal condominio.

La prova dell’inerzia

Va precisato che la documentazione relativa alla gestione era stata consegnata dall’amministratore uscente al suo successore. Dagli atti emergeva l’inerzia del professionista, che non aveva dimostrato né la destinazione delle somme incassate né le iniziative intraprese contro i morosi. I condomini hanno il diritto di ottenere copia dei decreti ingiuntivi emessi per il recupero dei crediti condominiali.

Oltre all’articolo 1130 del Codice civile, già citato, che al numero 3 tra i compiti essenziali dell’amministratore annovera la riscossione dei contributi condominiali, anche l’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile impone un dovere di riscossione. La normativa precisa che, in caso di mora nel pagamento dei contributi protrattasi per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.