I balconi aggettanti, che si estendono oltre l’unità immobiliare, sono di proprietà esclusiva del singolo condomino (al riguardo le sentenze della Corte di cassazione 14576/2004 e 7042/2020). Di conseguenza, il proprietario è responsabile delle spese di manutenzione e della messa in sicurezza del balcone. Se il balcone si deteriora e rappresenta un rischio di caduta di calcinacci, il proprietario è tenuto a intervenire per ripristinarne la sicurezza.
Tuttavia, la situazione cambia se il degrado interessa frontalini, parapetti o altri elementi ornamentali che fanno parte della facciata e contribuiscono al decoro architettonico dell’edificio. In questo caso, secondo la Cassazione civile, sezione II, ordinanza 29 ottobre 2018, n. 27413, tali elementi possono essere considerati parti comuni. Pertanto, l’amministratore può intervenire prontamente per la messa in sicurezza, con spesa a carico del condominio, seguendo i criteri generali.
In ogni caso, se il degrado dei balconi privati rappresenta un pericolo concreto per l’incolumità degli altri condòmini o per le parti comuni, l’amministratore deve diffidare il proprietario inadempiente a eseguire i lavori necessari. Se il proprietario non si adegua, l’amministratore può agire giudizialmente, anche in via cautelare, o segnalare la situazione di pericolo alle autorità competenti (ad esempio, ai Vigili del fuoco) per una coattiva messa in sicurezza. L’amministratore, tuttavia, non può avere accesso nella proprietà esclusiva o commissionare lavori definitivi sul balcone privato senza autorizzazione del proprietario o un ordine dell’autorità, e non può addebitare direttamente il costo al condomino.

